NORME CONCERNENTI I DIRETTORI DI ORGANIZZAZIONE PER CORSE PROFESSIONISTICHE DELLA LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO (L.C.P.)
Art.1
1. Il Direttore di Organizzazione è il soggetto preposto dall’Ente Organizzatore all’organizzazione ed allo svolgimento della gara.
2. Il Direttore di Organizzazione è il responsabile sul piano organizzativo del buon andamento della manifestazione ed il garante nei confronti delle autorità pubbliche e degli organi sportivi competenti dell’osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti nonché dell’attuazione delle misure cautelari imposte dalle regole di comune diligenza e prudenza in materia di sicurezza.
3. L’esercizio dell’attività di Direttore di Organizzazione è subordinata all’iscrizione in un apposito elenco e non aver superato i 75 anni, età massima per poter svolgere l’attività, al momento del tesseramento.
4. Il presente regolamento definisce il profilo professionale del Direttore di Organizzazione, ne individua i compiti e stabilisce i principi fondamentali per l’esercizio di tale attività alle dipendenze degli Enti Organizzatori che organizzano gare riservate ai corridori professionisti
Art.2
1. E’ istituito il ruolo dei Direttori di Organizzazione di Corse Professionistiche (classi 1 e superiori).
2. Possono essere iscritti nel Ruolo dei Direttori di Organizzazione coloro i quali sono in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità previste dal successivo Art. 4.
3. Per mantenere l’iscrizione nel Ruolo, i Direttori di Organizzazione devono mantenere per ogni biennio i requisiti indicati nell’Art. 5.
4. Le funzioni di Direttore di Organizzazione svolte per conto di un Ente Organizzatore che organizza gare riservate a corridori professionisti possono essere affidate soltanto a coloro che siano iscritti nell’apposito Ruolo.
Art.3
1. Per essere iscritti nel Ruolo dei Direttori di Organizzazione è necessaria la presentazione di un’apposita domanda, obbligatoriamente corredata della documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal secondo comma dell’articolo 2.
2. La domanda deve essere presentata presso la Segreteria della Lega del Ciclismo Professionistico, nei termini e secondo le modalità annualmente stabilite con apposita delibera.
Art.4
1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di Direttore di Organizzazione si consegue mediante la partecipazione ad appositi corsi tecnico-didattici, organizzati dalla Lega del ciclismo Professionistico con la collaborazione della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza e con la supervisione del Centro Studi, ed il superamento di una esame conclusivo al termine di essi; come meglio specificato nell’allegato 1.
Art.5
Il D.O. per mantenere l’iscrizione nel Ruolo il Direttore di Organizzazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. per il primo anno di attività essere tesserato come Direttore di Organizzazione, nel secondo anno di attività essere tesserato come D.O. e dirigere nel corso dell’anno almeno una gara nel Settore Professionistico.
1.1 Dopo 2 anni consecutivi di non esercizio del Ruolo la qualifica di D.O. decade e l’anno successivo potrà dirigere solo gare nazionali ed internazionali come Direttore di Corsa Internazionale (D.C.I.).
1.2 per riottenere la qualifica di D.O. è necessario iscriversi ad un nuovo corso di abilitazione.
2. sono esonerati dai requisiti al punto 1. i D.O. in aspettativa o i dirigenti Federali Nazionali in situazione di incompatibilità secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.
3. il D.O. è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento della L.C.P. anche se non ha i requisiti indicati al punto 1.
4. Con cadenza biennale il Ruolo dei D.O. viene aggiornato dalla segreteria del L.C.P. di concerto con la Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza.
5. La sopravvenuta perdita o comunque il venir meno dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Ruolo in epoca successiva all’iscrizione medesima determina la decadenza dell’iscrizione e la conseguente cancellazione dal Ruolo di colui che vi era stato iscritto.
Art.6
1. L’iscrizione al Ruolo ha efficacia limitata a due annate sportive.
2. Il rinnovo dell’iscrizione è subordinato all’accertamento della permanenza dei requisiti previsti dall’Art. 5 nonché alla partecipazione ad appositi corsi di aggiornamento biennali organizzati dalla L.C.P. con la collaborazione della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza (C.N.D.C.S.) e la supervisione del Centro Studi.
3. La partecipazione ai corsi costituisce requisito indispensabile per il rinnovo dell’iscrizione nel Ruolo.
Art.7
1. Il Direttore di Organizzazione iscritto nel Ruolo che è interessato a svolgere attività di tipo diverso alle dipendenze di un Ente Organizzatore o di un Gruppo Sportivo è tenuto a comunicare preventivamente la propria intenzione alla Commissione per la tenuta dei ruoli della L.C.P., precisando la natura di tale attività e chiedendo la sospensione della iscrizione nel Ruolo.
2. La sospensione volontaria non può essere richiesta per un periodo complessivo superiore a 5 anni.
3. Lo svolgimento da parte del Direttore di Organizzazione di un’attività di natura diversa da quella per cui è abilitato, senza il preventivo accoglimento della domanda di sospensione volontaria, comporta il deferimento agli organi di giustizia.
Art.8
1. Il Direttore di Organizzazione sospeso dall’iscrizione nel Ruolo non può svolgere le relative funzioni per l’intera durata della sospensione.
2. Il decorso del periodo di sospensione non esonera il Direttore di Organizzazione dall’obbligo di partecipazione agli incontri ed ai seminari di aggiornamento tecnico.
Art.9
1. Il Direttore di Organizzazione iscritto nel Ruolo è tenuto, come ogni altro tesserato, al rispetto dello Statuto, di ogni altra norma Federale e di Lega.
2. Egli è tenuto, costantemente ed in qualunque circostanza, al rispetto dei principi della lealtà e della correttezza morale e ad ispirare la sua condotta, sia nei rapporti con i colleghi sia nei rapporti con i terzi in genere, ai principi della deontologia professionale.
3. La violazione di tali obblighi comporta il deferimento agli organi di giustizia e l’adozione a carico del Direttore di Organizzazione degli opportuni provvedimenti disciplinari, conformemente a quanto previsto dal vigente regolamento di disciplina.
Art.10
1. Alla formazione, alla tenuta ed all’aggiornamento del Ruolo dei Direttori di Organizzazione provvede la Commissione per la tenuta dei Ruoli, secondo le modalità da essa stessa stabilite.
2. La Commissione inoltre:
a) propone l’importo dell’eventuale quota da versare per l’iscrizione e per il tesseramento annuale;
b) propone norme d’indirizzo per l’esercizio dell’attività di Direttore di Organizzazione di corse professionistiche (classi 1 e superiori);
c) propone con la collaborazione della C.N.D.C.S. e del Centro Studi le modalità di svolgimento d’incontri e di seminari di aggiornamento e di perfezionamento per i Direttori di organizzazione.
Art.11
1. Il Direttore di Organizzazione iscritto nel Ruolo e avente i requisiti richiesti al precedente art. 5, deve tesserarsi per il tramite di un Ente Organizzatore associato alla Lega del Ciclismo Professionistico o di una società affiliata alla FCI.
2. Il Direttore di Organizzazione tesserato per il tramite di un Ente Organizzatore associato alla Lega del Ciclismo Professionistico o di una società affiliata alla FCI, può dirigere gare anche per altre Società o Enti Organizzatori.
Art.12
Il certificato medico di buona salute, previsto per il tesseramento, deve essere presentato all’atto del tesseramento stesso e conservato presso la Società che richiede la tessera.